
D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
La progettazione degli impianti elettrici segue le disposizioni del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37, e si applica in caso di nuova installazione, sostanziale trasformazione o ampliamento di un impianto elettrico.
Questo decreto ha introdotto il concetto di progetto per gli impianti di tipo "semplice" e "complesso".
Progetto Semplice
Il progetto richiesto dal Decreto per gli impianti definiti di semplice realizzazione può essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. L'elaborato tecnico deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
Ciò non modifica la situazione rispetto a quanto era dettato dalla Legge 5 Marzo 1990, n. 46, in quanto quello che era lo schema d'impianto viene ora definito progetto semplice.
Progetto complesso
Gli impianti più impegnativi devono essere progettati e firmati da un professionista iscritto ad un ordine o albo.
Il progetto da parte di un professionista è richiesto per i seguenti casi:
- utenze condominiali con potenza impegnata maggiore di 6 kW;
- unità abitative di superficie coperta superiore a 400 m2 oppure con potenza impegnata maggiore di 6 kW;
- impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto, e comunque per gli impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- unità immobiliari destinate ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o qualora la superficie coperta superi i 200 m2 o quando le utenze sono alimentate a bassa tensione aventi potenza impegnata maggiore di 6 kW;
- impianti elettrici inerenti ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso caso di incendio.